Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, quale «Giorno della memoria», al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice.
      2. In occasione del «Giorno della memoria» di cui al comma 1, possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche.